
La Costituzione all’art. 36, 3° comma stabilisce l’irrinunciabilità del diritto alle ferie annue retribuite, inoltre anche lo stesso codice civile all’art. 2109 ribadisce che il periodo feriale deve essere goduto possibilmente in maniera continuativa (per almeno due settimane) nel periodo che l’imprenditore stabilisce, naturalmente devono venire prese in considerazione sia le esigenze produttive/organizzative dell’impresa che gli interessi del lavoratore.
Il datore di lavoro ha comunque l’obbligo di comunicare preventivamente il periodo scelto per la chiusura aziendale.
Il lavoratore ha diritto normalmente a quattro settimane di ferie annue, salvo previsioni migliorative della contrattazione collettiva, due settimane devono per legge essere godute nell’anno di maturazione, le restanti settimane possono essere usufruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Nell’ipotesi in cui le settimane restanti non vengano godute entro i 18 mesi successivi, vige l’obbligo di anticipare la contribuzione all’Inps.
Il diritto all’irrinunciabilità delle ferie viene introdotto dal legislatore al fine di garantire un periodo annuo di riposo, lasso di tempo nel quale il lavoratore possa reintegrare le proprie energie psico-fisiche.
Inoltre la normativa sancisce il divieto alla monetizzazione delle ferie, quindi le stesse non possono venire liquidate in busta paga, ovvero possono essere monetizzate solamente alla cessazione del rapporto di lavoro come indennità sostitutiva.
Il datore di lavoro ha comunque l’obbligo di comunicare preventivamente il periodo scelto per la chiusura aziendale.
Il lavoratore ha diritto normalmente a quattro settimane di ferie annue, salvo previsioni migliorative della contrattazione collettiva, due settimane devono per legge essere godute nell’anno di maturazione, le restanti settimane possono essere usufruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Nell’ipotesi in cui le settimane restanti non vengano godute entro i 18 mesi successivi, vige l’obbligo di anticipare la contribuzione all’Inps.
Il diritto all’irrinunciabilità delle ferie viene introdotto dal legislatore al fine di garantire un periodo annuo di riposo, lasso di tempo nel quale il lavoratore possa reintegrare le proprie energie psico-fisiche.
Inoltre la normativa sancisce il divieto alla monetizzazione delle ferie, quindi le stesse non possono venire liquidate in busta paga, ovvero possono essere monetizzate solamente alla cessazione del rapporto di lavoro come indennità sostitutiva.