La mancata apposizione delle spondine del letto, per il rifiuto opposto dal paziente, non esimono l’infermiere da responsabilità per omicidio colposo in caso di decesso per grave trauma contusivo conseguente a caduta accidentale. E non può essere richiamato il comportamento negligente tenuto dagli altri operatori sanitari quale scusante, poiché sia l’obbligo di protezione che la posizione di garanzia gravanti sulla figura dell’infermiere determinano l’ obbligo di adozione di misure preventive atte ad evitare il verificarsi di eventi accidentali.
Così la Suprema Corte di Cassazione sezione IV Penale con la sentenza del 12 febbraio-17 maggio 2013, n. 21285, che rigetta il ricorso presentato dall’infermiere.
Per la Corte, infatti, è evidente che vi sia un obbligo di protezione in capo all’infermiere, in ragione delle mansioni esercitate e quindi della posizione di garanzia rivestita, ad adottare la misura dell’apposizione delle sponde al letto "volta ad evitare il verificarsi di eventi accidentali, peraltro ampiamente prevedibili", non potendo tra l’altro l’imputata giovarsi del rifiuto opposto dal paziente, facilmente e doverosamente superabile richiedendo l'Intervento del medico di guardia. Ritiene la Corte inoltre superflua la richiesta di verifica della sussistenza di eventuali responsabilità in capo ad altri componenti del personale infermieristico poiché tale accertamento non avrebbe condotto all'esclusione od alla limitazione della colpevolezza della imputata.
Così la Suprema Corte di Cassazione sezione IV Penale con la sentenza del 12 febbraio-17 maggio 2013, n. 21285, che rigetta il ricorso presentato dall’infermiere.
Per la Corte, infatti, è evidente che vi sia un obbligo di protezione in capo all’infermiere, in ragione delle mansioni esercitate e quindi della posizione di garanzia rivestita, ad adottare la misura dell’apposizione delle sponde al letto "volta ad evitare il verificarsi di eventi accidentali, peraltro ampiamente prevedibili", non potendo tra l’altro l’imputata giovarsi del rifiuto opposto dal paziente, facilmente e doverosamente superabile richiedendo l'Intervento del medico di guardia. Ritiene la Corte inoltre superflua la richiesta di verifica della sussistenza di eventuali responsabilità in capo ad altri componenti del personale infermieristico poiché tale accertamento non avrebbe condotto all'esclusione od alla limitazione della colpevolezza della imputata.
