Non è necessario un vero e proprio contatto fisico, tra carnefice e vittima, per l'integrazione del delitto di violenza sessuale su minore.
E' quanto emerge dalla sentenza 22 luglio 2013, n. 31290 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Il caso vedeva un uomo compiere condotte idonee e dirette in modo non equivoco a compiere atti sessuali con alcuni minori, consistenti nell'avvicinare i minori e richiedere agli stessi il compimento di atti sessuali.
Nel caso di specie "la particolare invasività della condotta, il vero e proprio "accerchiamento" della vittima, correttamente è stata ritenuta dal giudice di merito, con valutazione ex ante, idonea alla costrizione ovvero a carpire il consenso agli atti sessuali invocati. Quanto alla univocità della condotta, essa emerge oggettivamente non solo dal tenore non equivoco delle frasi pronunciate, ma anche dal fatto che gli inviti a consumare gli atti sessuali sono stati accompagnati dalla indicazione di luoghi di consumazione in grado di garantire una sfera di intimità (casa, ascensore, parco)".
Neppure può essere invocata l'attenuante della minore gravità del fatto.
Infatti, come evidenziato dai giudici di legittimità "ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità nel tentativo di violenza sessuale non si deve tenere conto dell'azione effettivamente compiuta dall'agente, ma di quella che lo stesso aveva intenzione di porre in essere e che non è stata realizzata per cause indipendenti dalla sua volontà".
