Nell’ipotesi in cui la coppia di fatto entri in crisi non è accordata alcuna tutela al partner che non è intestatario della casa dove i due convivono: l’immobile appartiene a tutti gli effetti solo al legittimo proprietario e nessun diritto o facoltà può essere fatta valere dall’altro membro della coppia.
Lo stesso avviene nell’eventualità di decesso del titolare dell’immobile: il convivente superstite non ha alcun diritto ereditario legittimo sulla casa familiare, soltanto in forza di espressa disposizione testamentaria potrà permanere nell’immobile.
Diverso il caso in cui i conviventi abbiano avuto figli.
In tale evenienza va osservato anche nel caso di convivenza more uxorio il principio di responsabilità genitoriale deve trovare concreta e puntuale attuazione attraverso l’assolvimento degli obblighi che impongono ai genitori di mantenere, educare ed istruire i figli compatibilmente con quella che è la condizione economica e la posizione sociale dei suoi genitori
Pertanto, in ragione di tali oneri, in caso di crisi irreversibile di coppia di fatto con prole il giudice potrà riconoscere l’assegnazione in godimento della casa familiare anche, al genitore non titolare dell’immobile ma affidatario di un minore o convivente con prole maggiorenne non economicamente autosufficiente.
