Circolare del 09/10/2013
Settore dell'autotrasporto, obbligo di attestazione della capacità finanziaria per mantenere l'iscrizione all'Albo.
Con la presente comunichiamo che per iscriversi all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi (art.7, paragrafo 2 del Regolamento n.1071/2009/CE e del Decreto 25/11/11, prot. n.291) è necessario presentare la richiesta di iscrizione agli uffici deputati alla tenuta dell’Albo Provinciale, presso l’Amministrazione Provinciale del territorio dove la persona o l’impresa possiede la sede principale dei suoi affari.
Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano, con
qualsiasi mezzo e tonnellaggio, l’autotrasporto di cose per conto di terzi, tra
cui anche le cooperative ed i consorzi, sono tenuti ad iscriversi all’Albo.
Ai fini dell’ottenimento dell’iscrizione è indispensabile dimostrare tre
requisiti fondamentali:
• l’idoneità professionale;
• la capacità finanziaria;
• l’onorabilità (assenza di sentenze penali, misure di
sicurezza ecc.);
nonché dimostrare al proprio Ufficio Motorizzazione il quarto requisito dello
stabilimento (sede effettiva in Italia), richiesto dalla normativa comunitaria.
L’attestazione di capacità finanziaria
La capacità finanziaria si intende posseduta quando la
persona o l’impresa dimostri una disponibilità pari a:
€ 9.000, qualora l’autotrasportatore disponga di un solo autoveicolo;
€ 5.000 per ogni veicolo aggiuntivo.
Con la circolare dell’11 maggio 2012 la Direzione Generale del Trasporto
Stradale ha fornito chiarimenti sulla dimostrazione del citato requisito che
dimostra la capacità finanziaria precisando che:
• l’impresa deve dimostrare il requisito ogni anno, e che gli
autoveicoli fino a 1,5 tonnellate di massa complessiva, “ancorché rientranti
nel parco veicolare dell’impresa tenuta alla dimostrazione del requisito”,
restano esclusi dalla sua dimostrazione;
• i rimorchi e i semirimorchi in disponibilità dell’impresa
sono fuori dal computo dell’idoneità finanziaria;
• le attestazioni d’idoneità finanziaria già presentate dalle
imprese, in base alle precedenti disposizioni, restano “valide fino al 4
dicembre 2012 e comunque per la durata di un anno”.
Lo strumento principale per dimostrare l’idoneità finanziaria
è la certificazione dei conti annuali dell’impresa, rilasciata da un revisore
dei conti iscritto al Registro dei revisori contabili.
In alternativa, o in deroga, spiega la circolare l’impresa può dimostrare
l’idoneità finanziaria con fidejussione bancaria o assicurativa, inclusa la
polizza di responsabilità professionale.
La circolare evidenzia che l’oggetto dell’attestazione può anche non riguardare l’intero capitale o patrimonio dell’impresa, ma soltanto quell’ammontare “almeno pari” a quello identificato dal Regolamento Ue.
La circolare specifica poi quali sono le voci oggetto della
verifica del revisore, in funzione della diversa forma giuridica dell’impresa
analizzata, ed in particolare nelle società di capitali:
• il Patrimonio netto, come risultante dal bilancio di
esercizio depositato annualmente presso il Registro delle imprese;
• nelle imprese individuali e nelle società di persone in
contabilità ordinaria, il bilancio di esercizio preso a base per la
presentazione della dichiarazione annuale ai fini Irpef dell’anno precedente;
• nelle imprese individuali e nelle società di persone in
contabilità semplificata, il valore degli elementi patrimoniali presenti alla
fine dell’esercizio, assunti al netto dell’esposizione debitoria verso le banche.
In deroga, rispetto alla dimostrazione del requisito attraverso la certificazione del revisore, l’impresa può comprovare l’idoneità finanziaria con fidejussione bancaria o assicurativa, con validità di almeno un anno, rilasciata da istituti bancari, compagnie di Assicurazione o intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi.
Fondamentale il fatto che si può produrre una dichiarazione di uno dei soggetti indicati che attesti l’esistenza presso di sé di una fidejussione stipulata tra l’impresa di autotrasporto e uno o più creditori, per somme almeno pari all’importo da garantire previsto dal regolamento comunitario.
Si può anche produrre un contratto di fidejussione da cui risulti che la garanzia è stata prestata per l’adempimento delle obbligazioni finanziarie assunte dall’impresa nei confronti di terzi creditori a seguito dello svolgimento dell’attività di autotrasporto.
Criteri per individuare il patrimonio di riferimento:
- nelle società di capitali il patrimonio dell'impresa è identificato nel
"patrimonio netto" indicato nel bilancio d'esercizio depositato
annualmente presso il Registro delle imprese, redatto ai sensi dell'articolo
2424 del codice civile, con riferimento alla voce A del passivo dello stato
patrimoniale. Il "patrimonio netto", pertanto, rappresenta la parte
di patrimonio attivo della società che eccede tutte le passività, vale a dire
la ricchezza a disposizione della società in un determinato momento, utile per
l'assolvimento delle obbligazioni sociali.
- nelle imprese individuali e nelle società di persone in contabilità ordinaria
lo stesso valore deve essere assunto per valutare il patrimonio. Tali tipologie
di imprese, anche se non sono tenute alla redazione del conto economico e dello
stato patrimoniale previsti dal codice civile, sono comunque obbligate ad
applicare i criteri di valutazione imposti alle società di capitali e a
rispettare i principi contabili di redazione del bilancio.
Pertanto, poiché tali imprese (ditte individuali e società
di persone), pur avendo l'obbligo di redigere un bilanciò di esercizio e di
evidenziare il patrimonio netto, non sono formalmente tenute all'approvazione
del bilancio, per ottenere il valore utile ai fini della dimostrazione
dell'idoneità finanziaria occorre far riferimento al bilancio di esercizio
preso a base per la presentazione della dichiarazione annuale ai fini IRPEF
dell'anno precedente.
- nelle imprese individuali e nelle società di persone in contabilità
semplificata, ai sensi dell'articolo 18 del DPR n. 600/1973, non si può far
riferimento al bilancio di esercizio in quanto per queste imprese non vi è
l'obbligo di redigerlo.
Per tali imprese, quindi, al fine di valutare in modo sintetico il patrimonio d'impresa, sarà necessario riprodurre, sebbene in modo indiretto e semplificato, il valore del patrimonio netto, vale a dire fare riferimento al valore degli elementi patrimoniali presenti alla fine dell'esercizio, assunti, ovviamente, al netto dell'esposizione debitoria verso il settore bancario.
Nelle imprese individuali e nelle società di persone di cui alle precedenti lettere b) e c), il riferimento al patrimonio comprende anche gli elementi patrimoniali afferenti alla sfera personale dell'imprenditore o dei soci illimitatamente responsabili. Ci si riferisce, più in particolare, agli elementi patrimoniali non detenuti in regime d'impresa.
Al fine di semplificare i criteri per individuare tali valori, si può fare riferimento ai valori patrimoniali rilevanti per la redazione dell'ISE.
Ovviamente occorrerà escludere dal computo dei valori presenti nella dichiarazione ISE, quelli già ricompresi nella valutazione dell'azienda.
Si tratta sostanzialmente dei valori reddituali, mobiliari ed immobiliari, posseduti dall'imprenditore ovvero dai soci della società di persone fuori dal regime d'impresa.
Dovrà altresì essere detratto da tale valore l'esposizione debitoria verso le banche o società finanziarie afferente alla sfera personale.
Pertanto, con riferimento alle imprese individuali e le società di persone, al fine di individuare la completa idoneità finanziaria, occorrerà sommare questi valori al valore del patrimonio netto risultante nel bilancio, come sopra meglio individuato.
E' importante ribadire che non occorre analizzare e, quindi, valutare tutte le voci patrimoniali, ma solamente quelle che, al netto dell'esposizione debitoria, consentono il superamento della soglia di autonomia finanziaria richiesta dalla norma.
N.B. Detto adempimento deve essere effettuato ogni anno per restare iscritti.
Giulio Perrotta
20/04/2021 15:30:20
Salve, ho un precedente penale per truffa dopo una vendita su ebay andata nel modo sbagliato e ho 4 mesi sospesi. Sto facendo la richiesta per aprire una ditta di trasporti: mi faranno problemi con l'onorabilità? Grazie mille.