Il Decreto Lavoro ha collegato gli incentivi per l’assunzione giovanile all’entità della disponibilità di risorse, individuando nell'Inps l’organo deputato alla verifica ed al riconoscimento di questa condizione.
La specifica procedura da effettuarsi a tal riguardo è stata dettagliata in apposita circolare dallo stesso Istituto (n. 131/2013).
Il bonus è indirizzato ai datori di lavoro di giovani tra i 18 e i 29 anni privi di impiego regolare da almeno sei mesi e/o privi di un diploma e/o vivano da soli con un familiare a carico e si declina esclusivamente a fronte di un’assunzione a tempo indeterminato.
L’incentivo è valevole per 18 mesi in caso di nuove assunzioni, 12 mesi per le stabilizzazioni e coincide con 1/3 della mensilità lorda imponibile, fino ad massimo di 650 euro. Il bonus può essere richiesto sia un momento antecedente sia posteriore rispetto all’assunzione.
La procedura da seguire per la richiesta e la fruizione del bonus assunzioni prevede l'invio di due domande e consta di tre termini perentori. In primo luogo, il datore di lavoro deve inviare la domanda di ammissione all'incentivo in via telematica con modulo 76-2013, prossimamente in rete.
A seguito della verifica della disponibilità di risorse da parte dell’Inps ed in caso di esito positivo, sarà necessario il rispetto di alcuni termini perentori.
La stipulazione del contratto di lavoro dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva da parte dell’Inps; entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva da parte dell’Inps, il datore dovrà comunicare all'Inps l’effettiva stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata che costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.
L’Inps attribuisce valore positivo o negativo alla predetta istanza; l’esito dell’istanza è visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale. L’Inps effettuerà a posteriori gli altri necessari controlli sulla sussistenza dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi.
La specifica procedura da effettuarsi a tal riguardo è stata dettagliata in apposita circolare dallo stesso Istituto (n. 131/2013).
Il bonus è indirizzato ai datori di lavoro di giovani tra i 18 e i 29 anni privi di impiego regolare da almeno sei mesi e/o privi di un diploma e/o vivano da soli con un familiare a carico e si declina esclusivamente a fronte di un’assunzione a tempo indeterminato.
L’incentivo è valevole per 18 mesi in caso di nuove assunzioni, 12 mesi per le stabilizzazioni e coincide con 1/3 della mensilità lorda imponibile, fino ad massimo di 650 euro. Il bonus può essere richiesto sia un momento antecedente sia posteriore rispetto all’assunzione.
La procedura da seguire per la richiesta e la fruizione del bonus assunzioni prevede l'invio di due domande e consta di tre termini perentori. In primo luogo, il datore di lavoro deve inviare la domanda di ammissione all'incentivo in via telematica con modulo 76-2013, prossimamente in rete.
A seguito della verifica della disponibilità di risorse da parte dell’Inps ed in caso di esito positivo, sarà necessario il rispetto di alcuni termini perentori.
La stipulazione del contratto di lavoro dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva da parte dell’Inps; entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva da parte dell’Inps, il datore dovrà comunicare all'Inps l’effettiva stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata che costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.
L’Inps attribuisce valore positivo o negativo alla predetta istanza; l’esito dell’istanza è visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale. L’Inps effettuerà a posteriori gli altri necessari controlli sulla sussistenza dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi.