L’art. 4-bis del Decreto semplificazioni tributarie, in sede di conversione, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 ha riformato la disciplina della deducibilità dei canoni di locazione finanziaria, modificando l’art. 54, co.2 nonché l’art. 102, co.7 del TUIR. La disposizione normativa al riguardo, elimina la condizione di una durata minimale del contratto, prevista prima ai fini della deducibilità dei canoni di locazione. In tal modo, il Legislatore ha deciso di rendere la deduzione autonoma rispetto alla durata contrattuale, senza però variare il periodo in cui viene dedotto. Infatti, il diritto alla deducibilità del canone rimane, tuttavia, ancorato al periodo di ammortamento fiscale.
Ai fini Ires, a seguito della sopradetta modifica, viene meno la necessità di coincidenza tra la durata contrattuale e quella minima fiscale, pertanto possono verificarsi le situazioni in cui la durata contrattuale non combacia con la durata minima individuata dall’articolo 102, c.7 del Tuir. Nel caso in cui il contratto duri di più rispetto al periodo di ammortamento fiscale minimo, i canoni di ammortamento saranno deducibili sulla base dell’imputazione al Conto Economico, ai sensi dell’art. 109 del TUIR stesso. La durata contrattuale inferiore a quella minima fiscale comporta invece un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, e di riflesso occorre effettuare le corrispondenti variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi. In questo caso si pone anche la questione del trattamento fiscale dei canoni di leasing non ancora dedotti al momento della scadenza del contratto. Il Fisco permettere ad riassorbire dei valori fiscali sospesi mediante variazioni in diminuzione.
Le norme in esame, ancorché abbiano riflessi ai fini Irap, non determinano effetti ai fini della determinazione del valore della produzione netta. Infatti, ai fini di detta imposta, si deve considerare l’importo del canone di leasing imputato a conto economico a prescindere dalla durata contrattuale. In ogni caso, ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs 446/97, alcune voci, tra cui la quota degli interessi dei canoni di locazione finanziaria desunta dal contratto, sono espressamente indeducibili, e rimangono tali e quali le regole originali. Ai fini Irap, la componente finanziaria implicita deve essere scorporata dalla quota capitale facendo riferimento all’effettiva durata contrattuale e non alla durata fiscale dello stesso, come avviene per l’Ires.
Ne consegue che, in presenza di contratti, stipulati dopo il 29/04/2013, di durata inferiore rispetto al periodo di ammortamento fiscale, la deducibilità del costo.
Ai fini Ires, a seguito della sopradetta modifica, viene meno la necessità di coincidenza tra la durata contrattuale e quella minima fiscale, pertanto possono verificarsi le situazioni in cui la durata contrattuale non combacia con la durata minima individuata dall’articolo 102, c.7 del Tuir. Nel caso in cui il contratto duri di più rispetto al periodo di ammortamento fiscale minimo, i canoni di ammortamento saranno deducibili sulla base dell’imputazione al Conto Economico, ai sensi dell’art. 109 del TUIR stesso. La durata contrattuale inferiore a quella minima fiscale comporta invece un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, e di riflesso occorre effettuare le corrispondenti variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi. In questo caso si pone anche la questione del trattamento fiscale dei canoni di leasing non ancora dedotti al momento della scadenza del contratto. Il Fisco permettere ad riassorbire dei valori fiscali sospesi mediante variazioni in diminuzione.
Le norme in esame, ancorché abbiano riflessi ai fini Irap, non determinano effetti ai fini della determinazione del valore della produzione netta. Infatti, ai fini di detta imposta, si deve considerare l’importo del canone di leasing imputato a conto economico a prescindere dalla durata contrattuale. In ogni caso, ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs 446/97, alcune voci, tra cui la quota degli interessi dei canoni di locazione finanziaria desunta dal contratto, sono espressamente indeducibili, e rimangono tali e quali le regole originali. Ai fini Irap, la componente finanziaria implicita deve essere scorporata dalla quota capitale facendo riferimento all’effettiva durata contrattuale e non alla durata fiscale dello stesso, come avviene per l’Ires.
Ne consegue che, in presenza di contratti, stipulati dopo il 29/04/2013, di durata inferiore rispetto al periodo di ammortamento fiscale, la deducibilità del costo.
