E' punita la condotta di colui il quale tramite telefono cellulare, inoltra messaggi di testo (sms) dal contenuto ingiurioso alla persona offesa, a nulla rilevando il mancato occultamento dell’identità del mittente né tantomeno l’esiguità numerica degli sms ( integra la condotta tipica del reato anche il semplice invio di soli due SMS in ora diurna) - cfr. articolo 660 del codice penale.
E’ la posizione assunta dal Supremo Collegio di legittimità il quale con la sentenza n. 2597/2013 ha precisato e chiarito come la fattispecie contravvenzionale in oggetto non deve essere intesa come necessariamente abituale e pertanto è suscettibile di essere commessa anche con una sola azione, cui corrisponde un singolo episodio di disturbo o di molestia a causa del contenuto offensivo del testo inviato alla persona offesa.
Le conclusioni cui giungono i Giudici di Palazzo Spada si basano su un semplice quanto completo ragionamento: il reato di molestie è posto a salvaguardia non solo dell’ordine pubblico, ma anche della tranquillità della persona offesa, quest’ultima intesa come riservatezza e intangibilità della sfera della vita privata; di conseguenza la condotta di cui si tratta è idonea a recare molestia e disturbo al destinatario dei messaggi perché costui viene a trovarsi in una condizione di forte disagio nella quale vengono alterate le normali condizioni di tranquillità personale e familiare.
Diventa oggetto di incriminazione penale, dunque, ogni atteggiamento di intromissione continua, di arrogante invadenza nella altrui sfera di libertà capace di arrecare molestia/disturbo a chi lo subisce: la molestia, in particolare, è in quell’azione capace di incidere negativamente sulla condizione psichica del destinatario, alterandola fastidiosamente o inopportunamente, mentre il disturbo si realizza tutte le volte in cui è evidente l'alterazione delle normali condizioni di vita del soggetto passivo del reato.
E’ la posizione assunta dal Supremo Collegio di legittimità il quale con la sentenza n. 2597/2013 ha precisato e chiarito come la fattispecie contravvenzionale in oggetto non deve essere intesa come necessariamente abituale e pertanto è suscettibile di essere commessa anche con una sola azione, cui corrisponde un singolo episodio di disturbo o di molestia a causa del contenuto offensivo del testo inviato alla persona offesa.
Le conclusioni cui giungono i Giudici di Palazzo Spada si basano su un semplice quanto completo ragionamento: il reato di molestie è posto a salvaguardia non solo dell’ordine pubblico, ma anche della tranquillità della persona offesa, quest’ultima intesa come riservatezza e intangibilità della sfera della vita privata; di conseguenza la condotta di cui si tratta è idonea a recare molestia e disturbo al destinatario dei messaggi perché costui viene a trovarsi in una condizione di forte disagio nella quale vengono alterate le normali condizioni di tranquillità personale e familiare.
Diventa oggetto di incriminazione penale, dunque, ogni atteggiamento di intromissione continua, di arrogante invadenza nella altrui sfera di libertà capace di arrecare molestia/disturbo a chi lo subisce: la molestia, in particolare, è in quell’azione capace di incidere negativamente sulla condizione psichica del destinatario, alterandola fastidiosamente o inopportunamente, mentre il disturbo si realizza tutte le volte in cui è evidente l'alterazione delle normali condizioni di vita del soggetto passivo del reato.
