
Una volta archiviato il procedimento, il Pubblico Ministero perde il potere di adottare ulteriori opzioni sul medesimo fatto, a meno che non chieda o ottenga il decreto di riapertura delle indagini, dal quale consegue una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato. Questo in ragione del fatto che l'esercizio dell'azione penale è espressione di una scelta che il pm compie in relazione a una determinata notitia criminis al termine delle indagini preliminari in alternativa alla richiesta di archiviazione. Quindi in assenza del provvedimento di riapertura delle indagini, ex articolo 414 Codice di procedura penale, viene a determinarsi non solo "la inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione" ma anche "la preclusione all'esercizio dell'azione penale per quello stesso fatto-reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero." La questione è stata chiarita con sentenza n. 33885 del 20 settembre 2010 dalle Sezioni unite penali di Cassazione.
a cura della Redazione