Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n.
99/2013, conversione del Decreto Legge n. 76/2013 (c.d. Decreto lavoro),
diventano operative le modifiche apportate al Decreto legislativo n. 368/2001
(normativa sui rapporti a tempo determinato).
Il requisito di cui al comma 1
del D.L. n. 368/2001 (esigenze tecnico, produttive, organizzative e sostitutive)
non è richiesto: nel caso di primo contratto a termine privo di causale
concluso tra un datore di lavoro e un lavoratore per una durata massima di 12
mesi compresa un'eventuale proroga; in ogni altro caso individuato dai
contratti collettivi o aziendali applicati.
L'intervallo temporale tra la
scadenza di un contratto a termine e un nuovo rapporto di lavoro a tempo
determinato viene così rideterminato: 10 giorni se il lavoratore viene
riassunto dopo un contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi; 20
giorni se il lavoratore viene riassunto dopo un contratto a tempo determinato
di durata superiore a 6 mesi.
Non rispettando detti intervalli temporali il nuovo rapporto di lavoro viene considerato a tempo indeterminato dalla data della sua instaurazione. L'intervallo temporale non è richiesto nel caso di successione di contratti a tempo determinato nelle start-up innovative (art.28 della L. n. 221/2012) sempre nel limite massimo dei 36 mesi.
