La delega è un punto cardine nella vita di un
condominio ed in particolare nello svolgimento dell’appuntamento principe che è
l’assemblea ordinaria annuale.
La nuova normativa va a puntualizzare sulla questione,
dando anche in questo caso una pennellata di freschezza e di
rinnovamento.
L’art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile
è stato sostituito integralmente dalla legge 11.12.2012 n. 220 e recita come
segue: Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di
rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il
delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore
proporzionale (….).
Il medesimo articolo va ad analizzare, nei commi
successivi, altre problematiche legate a usufruttuari e nudi proprietari e
ancora dispone in materia di diritto di voto ma il legislatore trova spazio
anche per andare a dare una specifica su di un argomento che è sempre stato
controverso e combattuto nella vita del condominio: la delega all’amministratore.
All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la
partecipazione a qualunque assemblea.
Con queste parole il legislatore
mette definitivamente la parola fine a tutte le contestazioni legate alla
delega ed al voto dell’amministratore in quanto delegato.
Degno di nota poi il
fatto che venga specificato che detta disposizione sia da applicare a qualunque
assemblea e non solo all’ordinaria ove viene discusso ed approvato il bilancio
condominiale.
Quindi il legislatore introduce una linea generale sulla quota di
rappresentanza unicamente ove i condomini siano più di venti ma non dispone in
altre casistiche che fuoriescano da quella trattata se non per impedire che l’amministratore
possa partecipare all’assemblea come delegato.
E’ corretto segnalare che alcuni
regolamenti condominiali portano delle limitazioni in merito alle deleghe per
lo svolgimento delle assemblee ma dette disposizioni devono sempre tenere
presente il principio generale dettato dalla norma e nel caso dispongano il
contrario è sempre la norma a dover essere seguita ed applicata.
Lo strumento della delega è fondamentale nella gestione di un condominio al fine possa essere portato in valutazione anche il voto della persona non presente che con il conferimento della delega a persona di sua fiducia che presenzierà in sede assembleare e porterà all’attenzione dell’assemblea tutta le proprie valutazioni in merito all’argomento di cui all’ordine del giorno.
