
Lo comunica lo stesso Ente Previdenziale con il messaggio Inps n. 12212/2013, unitamente alla precisazione che estende l’agevolazione a tutte le categorie di dipendenti incentivati.
Per richiedere il beneficio basta scaricare il modello 92-2012 disponibile sul sito ufficiale dell’Ente (www.inps.it - sezione Cassetto previdenziale per aziende e per aziende agricole).
Si ricordi che l’istanza va presentata antecedentemente all’invio della denuncia contributiva contenente la specifica agevolazione per essere accettata. Sarà cura dell’Inps comunicare al datore di lavoro il buon esito o meno della richiesta nelle 24 ore successive al momento dell’invio.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia inviato una richiesta errata, potrà annullare l’operazione esclusivamente nello stesso giorno in cui la stessa è stata inoltrata.
Sgravio del 50%: per quali categorie?
Come dettato dalla famosa Riforma Fornero, è possibile una riduzione contributiva pari al 50% del dovuto in riferimento all’assunzione di speciali categorie di lavoratori:
Uomini e donne con età superiore ai 50 anni senza occupazione da oltre un anno;
Dipendenti di sesso femminile di qualsiasi età, residenti in zone geografiche considerate “svantaggiate” e disoccupate da almeno un semestre;
Donne di qualsiasi età e disoccupate da almeno un semestre, con una formazione professionale o impiegate in un settore economico in cui vi è una rilevante disparità di opportunità d’impiego tra uomini e donne;
Lavoratrici ovunque residenti e di qualsiasi età, che vertono in uno stato di inoccupazione che si protrae da almeno un biennio.
Inoltre, il beneficio riguarda anche i casi di trasformazione contrattuale di un rapporto di lavoro agevolato, assunzioni di personale part-time, contratti di somministrazione e rapporti di lavoro posti in essere in virtù di un contratto associativo in corso con una cooperativa di lavoro.
Nessuna agevolazione per i datori di lavoro che danno vita ad un rapporto di lavoro domestico intermittente o di tipo accessorio o ripartito.
Si noti che l’INPS utilizza il termine “privo di impiego regolarmente retribuito”, riferendosi alla donna che: nel semestre o nel biennio antecedente all’assunzione, non ha posto in essere un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore ai 6 mesi; non ha avviato un’attività di lavoro autonomo (anche sotto forma di co.co.pro o co.co.co) da cui sia scaturito un reddito superiore o pari al reddito annuo minimo personale lordo.
La durata massima dell’agevolazione è pari a 12 mesi (per le assunzioni a termine), estesa a 18 mesi nel caso di assunzioni a tempo indeterminato.