Per tutto l'anno scolastico 2005-2006 un ragazzo, oggi
venticinquenne, aveva apostrofato un compagno di classe con le parole "negro
di m...." e con altri studenti, all'epoca dei fatti minorenni, dopo una
partita l'avevano coperto di sputi negli spogliatoi e spinto a forza sotto la
doccia.
La Corte d'Appello di Perugia, nell'aprile dello scorso anno, ha emesso
una sentenza di condanna per ingiuria e violenza, contestando anche
l'aggravante dell'odio razziale con il riconoscimento di una somma di denaro a
titolo di provvisionale per il danno patito dal ragazzo nigeriano.
Successivamente, la vicenda è stata sottoposta al vaglio della Corte di
Cassazione in quanto la difesa aveva obiettato l'attendibilità delle ragazzo
offeso, anche perché nessuno aveva sentito le ingiurie.
La Suprema Corte ha
però riaffermato il principio secondo cui nei casi di offese razziste non è
necessario che altri siano presenti o abbiano ascoltato, con il conseguente
" pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori".
Anche perché "ciò comporterebbe l'irragionevole conseguenza di escludere
l'aggravante in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolgesse in assenza di
terza persone".
È stata quindi ritenuta giusta l'aggravante per odio razziale e il conseguente diniego della sospensione condizionale della pena contestata al ragazzo della provincia di Perugia per gli insulti e gli sputi a un compagno di classe di origine nigeriana.
