Il trattamento sanzionatorio applicabile per il reato di omessa corresponsione dell’assegno di mantenimento, in caso di divorzio, è quello della pena alla reclusione e della multa applicabili non in forma congiunta, ma solo in via alternativa. Il rinvio quoad poenam contenuto nell’art. 12 sexies, della legge n. 898/1970 deve, infatti, riferirsi al primo comma dell’art. 570 c.p., poiché solo in esso può ricondursi lo specifico disvalore della condotta che si intende reprimere. Il caso vedeva un uomo essere condannato per non aver corrisposto l’assegno di mantenimento divorzile, così come stabilito dalla sentenza del giudice civile, secondo il combinato disposto di cui all’art. 12 sexies, Legge 1 dicembre 1970, n. 898 con l’art. 570 c.p.
L’imputato si è rivolto alla Suprema Corte di Cassazione contestando la sentenza emessa dai giudici territoriali, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio ritenuto applicabile, in quanto l’art. 12 sexies, della L. n. 898/1970, nel rinviare genericamente all'art. 570 c.p., per quel che concerne la sanzione da comminare, non precisa il comma della norma codicistica cui si debba far riferimento.
Le Sezioni Unite sottolineano che l'art. 12 sexies, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 21 legge 6 marzo 1987, n. 74) delinea una fattispecie di reato, nella parte precettiva, del tutto autonoma rispetto all'art. 570 c.p., la cui condotta (“Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene [...]”) delinea una precisa e specifica fattispecie integrata dalla violazione di un provvedimento del giudice. Il richiamo all'art. 570 c.p. è, quindi, limitato soltanto alla pena. In mancanza di sicuri elementi testuali orientativi scaturenti dal testo legislativo, siffatto rinvio deve intendersi riferito - in sintonia con il rapporto di proporzione e con il criterio di stretta necessità della sanzione penale - al primo comma dell'art. 570 c.p., che costituisce l'opzione più favorevole all'imputato.
In conclusione, la tesi secondo la quale il primo comma dell’art. 570 c.p. si riferirebbe all’inadempimento di obblighi di matura morale, mentre il comma successivo a quelli di natura economica, non può essere accolta, secondo le Sezioni Unite. L’assistenza, cui si riferisce il primo comma, deve intendersi come "cura e aiuto reciproco in ogni circostanza", a prescindere da considerazioni di tipo economico. Diversamente dal secondo comma, che si riferisce ai mezzi di sussistenza, il primo comma si riferisce a quei bisogni che vanno al di là degli obblighi tesi a non far mancare al coniuge e ai figli ciò che appare indispensabile per la loro esistenza.
