
Il tema delle normative sul lavoro è sempre molto caldo. In special modo in tempi di Crisi, in cui il mercato del lavoro si restringe e i pochi fortunati che mantengono la loro posizione lavorativa sono subito messi sul chi va la in presenza di nuove disposizione sui licenziamenti.
Il nuovo art. 18 dello Statuto dei Lavoratori cambia le carte in tavola rispetto al passato nel caso in cui i datori di lavoro, pur inviando in forma scritta la comunicazione di licenziamento, non ne descrivano le motivazioni.
Precedentemente alla Riforma del Lavoro, la lettera di licenziamento doveva necessariamente contenere la motivazione del licenziamento, questo passaggio formale era assolutamente necessario al fine di rendere efficace l’espulsione del lavoratore.
Oggi le cose cambiano: il comma 6 dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori definisce inefficace il licenziamento solo nel caso in cui, anche in un secondo momento, il datore di lavoro non sia in grado di fornire motivazioni al licenziamento.
Nella pratica, il lavoratore che si vede recapitare una lettera di licenziamento senza che all’interno vi sia contenuta una motivazione o giusta causa non può richiedere, proprio in virtù di tale mancanza, il reintegro automatico. Ciò perché il datore di lavoro, eventualmente citato in giudizio, può formulare le ragioni della decisione durante il dibattimento.
A sostegno del lavoratore licenziato, comunque, la normativa prevede la possibilità di scegliere fra due opzioni: la richiesta immediata al giudice di un risarcimento economico (variabile tra le 6 e le 12 mensilità) oppure la richiesta di conoscere le motivazioni del licenziamento.
Nel primo caso, in mancanza di evidenze sulle motivazioni, il giudice accorda fino a un massimo di 12 mensilità di stipendio per il risarcimento del danno.
Nel caso in cui il lavoratore decide di andare in giudizio dovrà innanzitutto fare richiesta di reintegrazione al lavoro e parallelamente chiedere un risarcimento fra le 6 e 24 mensilità.
Al datore di lavoro spetta fornire la documentazione probatoria degli elementi che hanno portato alla decisione di licenziamento. In questo secondo caso si attiveranno le fasi processuali che determineranno l’eventuale reintegro del posto di lavoro (con risarcimento delle mensilità giudicate idonee a seconda del caso specifico) o il solo risarcimento economico nel caso in cui al datore di lavoro sia riconosciuta la ragione che lo ha spinto al licenziamento.