E' stato
approvato dal Consiglio dei Ministri (e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
150 del 28 giugno 2013) il nuovo pacchetto lavoro, con Decreto Legge n. 76 del
28 giugno 2012 titolato “Primi interventi urgenti per la promozione
dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in
materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie
urgenti”.
Il nuovo intervento legislativo ha lo scopo di promuovere
l'occupazione e la coesione sociale. Il Governo è intervenuto attraverso lo
stanziamento di risorse finanziare destinate all'assunzione di giovani e
rivedendo alcune tipologie contrattuali (contratti a termine, contratti di
somministrazione, contratti a progetto, lavoro intermittente e apprendistato)
già oggetto di revisione da parte della Riforma Fornero L. 92/2012.
In questa
sede verrà analizzata la parte del provvedimento relativo agli incentivi per
assunzioni a tempo indeterminato di giovani disoccupati.
Per quanto riguarda i
requisiti soggettivi, il lavoratore assunto deve possedere all'atto
dell'assunzione: un’età compresa fra i 18 e 29 anni, essere disoccupato da
almeno 6 mesi; essere sprovvisto di diploma di scuola media superiore o
professionale; vivere solo e con una o più persone a carico.
Per quanto
riguarda i requisiti oggettivi, le assunzioni devono essere finalizzate a
instaurare un rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato e a
incrementare il livello occupazionale dell'azienda beneficiaria.
Al datore di
lavoro che assuma con contratto a tempo indeterminato giovani lavoratori, viene
riconosciuto, per massimo i 18 mesi successivi all'assunzione, un incentivo
pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini INPS, con tetto
massimo mensile di 650,00.= euro.
In caso di trasformazione contratto a tempo
indeterminato, l'incentivo viene riconosciuto al datore di lavoro per al
massimo 12 mesi dalla trasformazione ed è pari a 1/3 della retribuzione mensile
lorda imponibile ai fini INPS, con tetto massimo mensile di 650,00.= euro;
ulteriori condizioni sono l’esclusione dei lavoratori per i quali il datore ha
già usufruito dell'incentivo per un periodo massimo di 18 mesi e l’assunzione
di un nuovo lavoratore a seguito della trasformazione del contratto a tempo
indeterminato.
L'incentivo decorre dal giorno successivo alla data di entrata
in vigore del Decreto in oggetto, ovvero dalla data di approvazione degli atti
di programmazione da parte di ciascuna Regione e comunque non oltre il 30
giugno 2015.
L’incentivo verrà riconosciuto dall’Inps in base all’ordine
cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle
domande pervenute e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata
anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’Inps
non prenderà in considerazione ulteriori domande con riferimento alla
Regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo
immediata comunicazione.
Le risorse destinate a finanziare gli incentivi alle
nuove assunzioni sono così determinate: per le Regioni del Mezzogiorno
attraverso assegnazione diretta da parte dello Stato di 100.000 euro per l’anno
2013 e 2016 e di 150.000 euro per anno 2014 e 2015; per le restanti Regioni, su
richiesta delle stesse, entro il 30 novembre 2013 al Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali, di 48.000 euro per l’anno 2013, di 98.000 euro per
l’anno 2014 e 2015 e 50.000 euro per l’anno 2016.
L’Inps assegnerà l'incentivo in base all'ordine cronologico riferito all'assunzione e nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto in oggetto, indicherà con una circolare le modalità operative per la fruizione dell’incentivo; nello stesso termine l’Istituto dovrà adeguare allo scopo le proprie procedure informatizzate.