
Il documento unico di regolarità contributiva, ovvero il DURC, dal 2 settembre non sarà più cartaceo ma telematico. La notizia la dà, con la nota numero 521/2013 il CNCE, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, l'ente nazionale che si occupa di indirizzare, controllare e coordinare le Casse Edili.
A partire da settembre, dunque, INPS, le stesse Casse edili e l'INAIL non potranno più emettere il documento in formato cartaceo e, sia la richiesta che la relativa trasmissione degli enti, dovranno avvenire solo attraverso la posta elettronica certificata PEC. A indurre queste novità è stato il Decreto Legislativo numero 69/2013, il cosiddetto Decreto del Fare, che, fra i nuovi provvedimenti introdotti ha anche disposto i procedimenti di semplificazione del documento unico di regolarità contributiva.
La provenienza del documento, infatti, sarà garantita dal "glifo", ossia un contrassegno che essendo generato in modalità automatica dal sistema, assicura inequivocabilmente la conformità con l’originale.
Per quanto riguarda le richieste del documento da parte delle imprese, queste ultime potranno avvalersi della consulenza di professionisti. In questo caso, quando viene presentato la richiesta sarà possibile fornire l'indirizzo PEC del consulente invece di quello dell'azienda.
Entrando nel dettaglio delle novità introdotte dal Decreto del Fare, viene mantenuto l'obbligo d'acquisizione d'ufficio del DURC per gli enti che si aggiudicano un appalto e per quelli appaltanti, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni delle imprese a cui è stato affidato il lavoro e di quelle subappaltatrici.
Viene inoltre confermata la possibilità, per appaltanti e enti appaltatori, del pagamento diretto sia agli enti previdenziali che alle casse edili, nel caso in cui il DURC richiesto per lo stato d'avanzamento dei lavori evidenzi degli inadempimenti contributivi. 180 giorni da quando viene emesso e, durante questo periodo di tempo, può essere utilizzato per diverse finalità.
La novità più importante, evidenziata anche dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, riguarda l'obbligo di richiedere il DURC ogni 180 giorni dalla stipula del contratto e di utilizzarlo per il pagamento dello stato di avanzamento dei lavori (il cosiddetto s.a.l.) del periodo temporale in cui ogni documento è valido.
Per consentire di ricevere il DURC anche a chi non è soggetto all'obbligo di possedere una casella di posta certificata, sarà possibile stampare il documento allegato alla mail ricevuta sull'indirizzo di posta elettronica certificata indicato al momento della richiesta.