Il D.L. 63 del 6.06.2013 disciplina l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) che sostituisce il “vecchio” ACE.
La metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico.
L’istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, chiariscono i tecnici, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuto nei d.P.R. emanati in attuazione del decreto legislativo 192/05, in particolare nel d.P.R. n.59/09 contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla direttiva 2002/91/CE”.
Fino all’emanazione dei decreti attuativi prefigurati dal D.L. 63/13 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si continuerà a fare riferimento al d.P.R. 59/09 e a norme tecniche (UNI e CTI) conosciute.
Nel lasso di tempo che intercorre dall'entrata in vigore del decreto alla emanazione delle nuove metodologie che andranno a recepire la direttiva 2010/31/Ue, si continuerà a certificare le prestazioni energetiche come prima.
L’attestato dovrà essere prodotto in tutti i contratti di vendita o di affitto dal proprietario dell’immobile.
L’obbligo di inserimento della clausola di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sulla prestazione energetica scatterà per i nuovi contratti.