A breve diventerà operativo il provvedimento del Ministro del Lavoro riguardante gli sgravi contributivi per la durata di 12 / 18 mesi sulle assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013 (la legge di riferimento è la n. 92/2012 art. 4, commi 8-11). I contributi ridotti saranno indirizzati a tre fattispecie lavorative: in primis ai lavoratori ultracinquantenni assunti a tempo determinato a partire dalla data indicata e disoccupati da 12 mesi. Per 12 mesi, questa fascia di lavoratori potrà quindi usufruire della riduzione della metà dei contributi spettanti al datore di lavoro; inoltre, la stessa legge stabilisce che nel caso di stipula o di trasformazione del contratto in tempo indeterminato, lo sgravio si estenderà fino a 18 mesi (dalla data di assunzione a termine). In secondo luogo, i contributi ridotti del 50% spettano alle donne prive di lavoro da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell'Ue e nelle aree di cui all’art. 2, punto 18 let. e) del provvedimento annualmente individuate con decreto del Ministro del Lavoro e Politiche Sociali, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze ed in cui il tasso di disparità uomo/donna supera almeno del 25% la disparità media uomo/donna di tutti i settori economici dello Stato membro. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto a titolo di lavoro subordinato o somministrato. I contributi ridotti spettano ad un’altra categoria di donne: quelle che, indipendentemente dalla residenza e dall’età, risultano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Gli sgravi contributivi, infine, riguardano anche i neoassunti e sono volti a favorire il loro ingresso o il loro reingresso nel mondo del lavoro, nonostante la situazione attuale di grande crisi.
