La lavoratrice madre ha l’obbligo
di consegnare all’Inps ed al proprio datore di lavoro il certificato medico
attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto: la
comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio del periodo di astensione obbligatoria (2 mesi
antecedenti alla data presunta del parto). Nel certificato di gravidanza devono,
necessariamente, venire riportati: i dati anagrafici della lavoratrice, le
generalità dal datore di lavoro, il mese di gestazione e la data presunta del
parto.
Nel caso in cui il certificato risulti carente di dette informazioni,
sia il datore che l’Istituto possono chiedere una regolarizzazione.
Entro i 30
giorni successivi al parto, la lavoratrice dovrà, inoltre, consegnare anche una
copia del certificato di nascita.
Anche nel caso di un parto prematuro la lavoratrice dovrà presentare un certificato medico. Il Decreto Legge 69/2013 c.d. “Decreto Fare”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2013, ha previsto che nel termine dei 90 giorni successivi all’entrata in vigore del Decreto interministeriale, i certificati medici di gravidanza, nascita o interruzione, dovranno essere inviati telematicamente all’Istituto direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale, similmente a quanto accade per i certificati di malattia.
