
La legge dell’11.12.2012 n. 220 di Riforma della
materia condominiale dispone che amministratore di condominio può essere anche
una società, fatta salva la disposizione di attuazione del Codice Civile n. 71
bis che recita come segue: “i requisiti
devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli
amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di
amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi”.
La norma si riferisce a precisi requisiti: a) il godimento dei diritti civili; b) l’assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la giustizia o contro la fede pubblica; c) non essere sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive; d) non essere interdetti o inabilitati; e) non essere annotati nel registro dei protesti cambiari; f) avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado e g) avere frequentato corsi per la formazione in materia di amministrazione condominiale e corsi di aggiornamento.