Nella sua formulazione originaria l'articolo 18 della legge
300/1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori”) costituiva un'importante forma di
garanzia e di protezione del posto di lavoro, sostenendo l'obbligo del
reintegro al lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa.
Previo il
ricorso presentato dal lavoratore leso, dichiarando la nullità del
licenziamento, il giudice può disporre il reintegro dello stesso (anche nello
stesso posto di lavoro) o proporre un'indennità – coincidente o con la
corresponsione di 15 mensilità o modellata sull'anzianità di servizio. Infatti,
l'articolo 18 prevede la condanna del datore di lavoro al risarcimento del
danno subito dal lavoratore attraverso un'indennità pari alla retribuzione non
goduta dal lavoratore per il periodo 'non-lavorato', compresi i contributi
assistenziali e previdenziali maturati nel suddetto.
Nel corso del tempo,
l'articolo 18 è stato oggetto di una serie di modifiche che, in generale, hanno
comportato una riduzione del suo focus di tutela ed hanno conferito maggior
flessibilità del reintegro. Sono stati ridotti i casi di reintegro per motivi
economici e la discrezionalità del giudice nei casi di licenziamenti
disciplinari, mentre non sono state apportate modifiche nel caso dei
licenziamenti discriminatori.
I risvolti pratici, in particolare ex Riforma
Fornero, sono complessi e sfaccettati nel senso che saranno le situazioni di
specie a confermare o meno il diritto al reintegro del lavoratore. In tal modo,
si è andato costruendo uno scenario che getta ancora più incertezza sulla
posizione occupazionale di moltissimi, da un punto di vista operativo e
normativo insieme: non esiste più un accordo unanime rispetto al reintegro,
un'unica linea direttrice seguita dal legislatore.
Sul fronte giudiziario, si pensi che, recentemente, se da Bologna è stato sottolineato il diritto ad ri-entrare in possesso del proprio posto lavorativo, da Milano sono giunte notizie opposte: interpretando in maniera fedele la ratio della riforma Fornero, è stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento impugnato ma, tuttavia, ne è stato bocciato il reintegro.
