Nell’ambito dell’Assicurazione sociale per l’Impiego (Aspi e mini-Aspi) è stata introdotta una novità, di
carattere sperimentale: i lavoratori disoccupati possono scegliere di avvalersi
dell’opzione “one shot” rispetto alla liquidazione dell’indennità loro
spettante, in luogo della più consueta rateizzazione (Decreto 29 marzo 2013, n.
133).
Di recente, infatti, è stato
formalizzato lo sblocco dei fondi nell’ambito del decreto contenuto nella
riforma del mercato del lavoro: gli incentivi stanziati (60 milioni di euro in
totale), saranno spalmati sul triennio 2013-2015.
Questi, permettendo di
usufruire della liquidazione in un’unica soluzione, delle mensilità non ancora
percepite, mirano al reinserimento lavorativo attraverso la via imprenditoriale
o cooperativa. I destinatari in questione sono, infatti, disoccupati che hanno
beneficiato dell’Aspi o della Mini-Aspi già nell’anno trascorso e che, a fronte
della forte e generale crisi lavorativa, desiderino avviare le attività nelle
forme sopra descritte.
Stante tali requisiti, il soggetto interessato deve
inoltrare telematicamente all’Inps sia la propria richiesta, sia i documenti
attestanti l’effettivo espletamento dell’attività in via di attuazione –
iscrizione ad Albo professionale, CCIAA o registrazione della nuova cooperativa
al tribunale ed al registro degli Enti - a seconda della casistica.
La documentazione necessaria deve essere inviata all’Inps all’interno del periodo di fruizione dell’indennità di disoccupazione ed entro 60 giorni dall’inizio dell’attività imprenditoriale o dell’associazione in cooperativa. In caso di avvio dell’attività in forma cooperativa, la stessa sarà tenuta all’erogazione al soggetto delle mensilità spettanti e non ancora percepite, al momento di instaurazione del rapporto.
