La “scelta consapevole e volontaria” del dipendente di sostenere orari di lavoro pesanti esonera il datore di lavoro dalla responsabilità disposta dall'articolo 2087 del Codice Civile. Lo stabilisce la Corte di Cassazione Civile con la sentenza numero 2087 del 23 maggio scorso.
Il lavoratore ha infatti la facoltà di tutelare la propria salute fisica e psichica opponendosi al compimento di attività pericolose. Se non lo fa, decidendo di sostenere liberamente orari di lavoro pesanti o più lunghi del previsto, il datore di lavoro non è più obbligato a rispondere del logoramento del suo dipendente.
Se poi il lavoratore in questione è un dirigente dell'azienda, questa conclusione della Suprema Corte assume una rilevanza maggiore in quanto a questa categoria viene riconosciuta una libertà d'organizzazione affatto vincolante.
Il caso in cui la Corte di Cassazione è stata chiamata ad esprimersi
riguarda un dirigente di una azienda che si era rivolto, nel 2006, al Tribunale
di Pescara con numerose richieste che erano state respinte.
Il dipendente chiedeva una remunerazione adeguata agli incarichi svolti con
mansioni di livello più alto rispetto al quelle per cui era stato assunto;
l'incentivo per i risultati eccellenti raggiunti dall'azienda grazie al suo
operato; varie indennità fra cui quella di trasferimento di proprietà di
azienda e sostitutiva di preavviso; i danni subiti per un demansionamento e
quelli biologici per il troppo lavoro.
Anche i Giudici della Corte d'Appello dell'Aquila, ripercorrendo i passi dei colleghi di Pescara, non hanno accettato il ricorso del dirigente aziendale e hanno esonerato da qualsiasi responsabilità il titolare della società che si occupa di servizi energetici e multitecnologici per cui l'uomo lavorava.
Malgrado i rigetti di primo e secondo grado, il dirigente è ricorso anche in Cassazione con scarsi risultati. I Giudici della Suprema corte hanno innanzitutto rilevato che non vi era alcun nesso causale fra il danno biologico che l'appellante sosteneva di aver subito e il comportamento del titolare. A nulla è servita la tesi sostenuta dalla difesa, che metteva l'accento sul fatto che il datore di lavoro favoriva l'accesso volontario e anzi lo promuoveva, fatto che era da considerare più che sufficiente per richiamare il titolare a rispondere delle proprie responsabilità secondo il Codice Civile.
Secondo gli Ermellini, quando accade un logorio del dipendente, sia esso fisico o psichico, causato dalla sua stessa volontaria decisione di lavorare più ore del dovuto, la responsabilità non può essere attribuita al suo datore di lavoro.
