
La disciplina del condominio, sotto alcuni aspetti, è stata
rinnovata dalla L.11.12.2012 n.220. E’ cambiato il modo di interagire tra i
condomini e tra questi e l’amministratore.
Uno degli aspetti che ci riguarda è la neonata disposizione di
attuazione 71-ter del Codice Civile. Con la stessa il legislatore dispone che
“…l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio…” nel
caso in cui l’assemblea lo richieda con maggioranza di cui al secondo comma
dell’art. 1136 del Codice Civile e quindi con una delibera approvata “ …con un
numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la
metà del valore dell’edificio”. Il legislatore con la disposizione di
attuazione 71-ter chiarisce anche la motivazione della norma, ovverosia la
necessità di un sito web condominiale perché lo stesso “ … consenta agli aventi
diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti
previsti dalla delibera assembleare”.
La norma precisa quindi che
i documenti visionabili saranno quelli che l’assemblea si è premurata di
specificare in delibera affinchè l’amministratore abbia la possibilità di
effettuare l’opportuno upload.
La documentazione in questione , ritengo, possa essere visionata solo dai condomini muniti di ID e Password. Infine viene chiarito dalla norma che “Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.”