Cassazione penale, sez. IV, sentenza 21.01.2013 n° 3124
L’obbligo di custodia degli animali, in relazione a quanto previsto dall’art. 40 co. 2 c.p., sorge ogni qual volta sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l’animale e una determinata persona.
L’art. 672 c.p., infatti, si riferisce all’obbligo di non lasciare libero l’animale e di custodirlo con le dovute cautele, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto, senza che sia necessaria una relazione di proprietà in senso civilistico.
Nella specie la Corte di Cassazione ha ritenuto che delle lesioni provocate da un cane di grossa taglia, un pastore maremmano, dovesse essere ritenuto responsabile anche il titolare di un agriturismo il quale, pur avendo consentito ad un proprio dipendente di collocare il predetto animale presso la propria azienda, ha omesso con negligenza, imprudenza ed imperizia, di esercitare sull’animale la necessaria vigilanza al fine di evitare pregiudizi a terzi, avendolo lasciato libero e privo di museruola sui terreni dell’azienda.
A nulla rilevando il fatto che il suddetto titolare dell’agriturismo non fosse presente al momento dell’aggressione: infatti il proprietario o il detentore di un cane è titolare di una posizione di garanzia collegata al fatto di essere, in quanto tale, tenuto a controllare le reazioni dell’animale e a garantire la sicurezza dei luoghi, e pertanto può essere chiamato a rispondere, ai sensi dell’art. 40 co. 2 c.p., delle lesioni procurate a terzi.
L’obbligo di custodia degli animali, in relazione a quanto previsto dall’art. 40 co. 2 c.p., sorge ogni qual volta sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l’animale e una determinata persona.
L’art. 672 c.p., infatti, si riferisce all’obbligo di non lasciare libero l’animale e di custodirlo con le dovute cautele, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto, senza che sia necessaria una relazione di proprietà in senso civilistico.
Nella specie la Corte di Cassazione ha ritenuto che delle lesioni provocate da un cane di grossa taglia, un pastore maremmano, dovesse essere ritenuto responsabile anche il titolare di un agriturismo il quale, pur avendo consentito ad un proprio dipendente di collocare il predetto animale presso la propria azienda, ha omesso con negligenza, imprudenza ed imperizia, di esercitare sull’animale la necessaria vigilanza al fine di evitare pregiudizi a terzi, avendolo lasciato libero e privo di museruola sui terreni dell’azienda.
A nulla rilevando il fatto che il suddetto titolare dell’agriturismo non fosse presente al momento dell’aggressione: infatti il proprietario o il detentore di un cane è titolare di una posizione di garanzia collegata al fatto di essere, in quanto tale, tenuto a controllare le reazioni dell’animale e a garantire la sicurezza dei luoghi, e pertanto può essere chiamato a rispondere, ai sensi dell’art. 40 co. 2 c.p., delle lesioni procurate a terzi.