La Finanziaria 2010 ha stabilito che l’aliquota del 10%
possa essere applicata in maniera permanente per interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria, tranne il caso di acquisto diretto dei beni da parte del
proprietario dell’immobile.
E’ necessario che la cessione di beni avvenga
nell’ambito del contratto di appalto.
In presenza dei cosiddetti beni di “valore
significativo” - il nostro caso (cfr.
elenco in D.M. 29.12.1999), l’aliquota si applica fino a concorrenza del valore
complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del
valore dei beni.
Per l’intervento di installazione di infissi per un valore complessivo di euro 10.000,00, se il valore degli infissi è di euro 6.000,00 e i restanti euro 4.000,00 corrispondono al valore della manodopera (comprendente il valore delle materie prime e semilavorate), l’aliquota IVA è così determinata: sul valore manodopera (4.000,00 x 10%) = euro 400,00; sul valore degli infissi fino a concorrenza del valore della manodopera (4.000,00 x 10%) = euro 400,00; sul valore residuo degli infissi (2.000,00 x 21%)= euro 420,00.
