
Durante la malattia il dipendente è tenuto ad essere reperibile dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 – festivi e domeniche inclusi - presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale che avrà preventivamente comunicato all’azienda.
L’assenza del lavoratore alla visita fiscale non comporta automaticamente l’applicazione delle sanzioni disciplinari e la decurtazione dell’indennità qualora si fornisca una adeguata giustificazione.
La giurisprudenza infatti ritiene che il dipendente sia legittimato a trovarsi altrove non soltanto per cause di forza maggiore o per stato di necessità ma anche nell’eventualità in cui ricorra un serio motivo riconducibile ad adempimenti non effettuabili in orari diversi.
La Corte di Cassazione ha chiarito che è sufficiente a giustificare l’assenza una ragione socialmente apprezzabile come la necessità di recarsi dal medico per verificare clinicamente il decorso della malattia.
Perciò non è passibile di licenziamento colui che si assenta nelle ore di reperibilità per recarsi dal medico – che riceve soltanto in quelle ore – per farsi certificare la guarigione o la proroga della malattia.