Cassazione penale , sez. III, sentenza 03.05.2013 n° 19102
Se il finto ginecologo prescrive, al telefono, atti sessuali di autoerotismo si configura violenza sessuale, ai sensi dell'art. 609-bis c.p. . Il caso vedeva una persona, spacciandosi per ginecologo, contattare telefonicamente alcune donne e, comunicando loro di essere a conoscenza di accertamenti medici da queste effettuati o da effettuare, nonché rappresentando situazioni di urgenza o di opportunità, le sollecitava a compiere su loro stesse atti di autoerotismo giustificati da finalità mediche, oppure a fotografare le loro zone genitali e trasmettere allo stesso gli esiti tramite e-mail. Secondo un orientamento giurisprudenziale richiamato dalla pronuncia in esame, l'induzione della vittima a commettere atti sessuali su di sé da parte dell'agente, induzione che mira a soddisfare il desiderio sessuale dello stesso, integra gli estremi del reato previsto dall'art. 609-bis c.p. (Cass. pen., Sez. III, n. 11958/2011, rv. 249746); ciò che rileva è il principio secondo il quale, in assenza di contatti fisici fra i due protagonisti del fatto, il reato di violenza sessuale risulta integrato qualora sia compromessa la libera determinazione sessuale della persona destinataria delle condotte dell'agente e ne risulti aggredita la personalità sul piano sessuale. Secondo il giudice nomofilattico, la fattispecie di reato in esame risulta integrata dalle intenzionali aggressioni alla sfera sessuale della vittima, e in tal modo ad una dimensione intima e sensibile della sua persona e della sua personalità, commesse con modalità in qualche modo violente, subdole o artificiose che privino la vittima stessa della reale libertà di determinarsi, e ciò anche nei casi in cui l'agente agisca per finalità diverse dalla soddisfazione della propria libido.
