La Circolare INPS n. 38 del marzo 2013 ha confermato beneficiari,
condizioni e modalità di richiesta secondo quanto già previsto dalla Legge
92/2012 con decorrenza da gennaio 2013.
Per ottenere l’indennità è necessario
presentare all’Inps l’apposito modello SR92 o su portale INPS - usando il mod. sr135 "con pin
dispositivo" (mess. 22 maggio 2013) entro il 31 dicembre dell’anno
di riferimento.
I requisiti relativi all’anno precedente sono i seguenti:
iscrizione esclusiva alla gestione separata come collaboratore a progetto; monocommittenza; reddito massimo di 20.000
euro; almeno 4 mesi di accredito contributivo; disoccupazione per almeno 2 mesi.
Nell’anno di riferimento invece: almeno 1 mese di accredito contributivo; presentazione della domanda tramite il modulo di cui sopra.
La disoccupazione nell’anno precedente deve essere
comprovata dalla dichiarazione di disponibilità al lavoro presentata presso il
Centro Impiego competente.
La prestazione è pari al 5% del minimale annuo di reddito di cui alla L. 233/90 moltiplicato per la minore tra le mensilità accreditate e quelle non coperte da contribuzione nell’anno precedente. Se il risultato è pari o inferiore a 1000,00.= euro la liquidazione è in unica soluzione, altrimenti di importo pari o inferiore alla cifra suddetta. Per gli anni da 2013 a 2015 la percentuale è aumentata dal 5 al 7%.

lucia
26/04/2026 02:56:10
salve, vorrei sapere come si calcola l'importo della disoccupazione, si prende in considerazione il reddito lordo dell'anno precente?
grazie
lucia de palma