L'adescamento
dei minori è reato anche se la condotta è iniziata, protratta o conclusa
tramite il web!
Si chiama tecnicamente "sexting", lo scambio di comunicazioni, messaggi o con ogni altro mezzo (es. fotografico) a sfondo sessuale tramite lo strumento telematico e rientra nel generale fenomeno del "grooming", consistente nel plagiare ed assoggettare la volontà del minorenne in modo graduale e manipolativo, facendogli compiere attività volte all'invio di immagini pedo-pornografiche, attraverso social network, chat line o scambio di sms o mms.
La Sentenza della Cassazione, n. 19033/2013 ha sancito il principio espresso in forza dell'art. 609-undecies c.p., introdotto dalla Legge n. 172/2012: la condotta incriminata è di "adescamento di minore" ed è punito ogni comportamento finalizzato ad ottenere la fiducia del soggetto d'età inferiore ai sedici anni, realizzando condotte che configurano i reati di pedofilia, pedo-pornografia e riduzione in schiavitù, disciplinati dal codice penale agli artt. 600 e successivi.
In altre parole, il suddetto reato (di mera condotta) consiste nell'acquisire la fiducia del minore.