Il contratto di apprendistato agevola l’accesso dei giovani
al mondo del lavoro poiché si rivolge alla fascia compresa tra i 15 ed i 29
anni con l’obiettivo di formarli.
Oltre a versare un corrispettivo, al datore
di lavoro spetta il compito di formare l'apprendista attraverso un insegnamento
pratico tecnico-professionale. Il ragazzo gode di copertura assicurativa ed è
certo della durata del rapporto (da 6 mesi a 3 anni, con eccezioni).
Sono
previsti incentivi economici e normativi e introdotte alcune novità dal 1°.01.2013
(l. 92/12) riguardanti il numero di assunzioni possibili, gli obblighi di
trasformazione dei relativi contratti e la possibilità di appoggiarsi all'ASPI:
i datori di lavoro con almeno 10 dipendenti possono assumere apprendisti, con
un rapporto, rispetto al personale dipendente, di 3 a 2.
Per i datori di lavoro con < 10 dipendenti rimangono
operative le norme precedenti (rapporto 1/1).
Per i datori di lavoro che hanno
alle dipendenze un numero di lavoratori = o > 10 unità entra in vigore
l’obbligo di rispettare una percentuale di conferma per procedere a nuove
assunzioni di apprendisti.
L'assunzione di nuovi apprendisti (il
30% dei rapporti fino al 18.07.2015).
Da tale vincolo sono esclusi i datori
aventi meno di 10 dipendenti nè vengono conteggiati i rapporti cessati per
mancato superamento della prova o le dimissioni per giusta causa.
Non sono
previsti vincoli di trasformazione per i datori con meno di 10 subordinati.
L’apprendista
rientra nell'ambito di applicazione dell'Aspi.
I requisiti per la sua fruizione
sono i medesimi richiesti ai lavoratori dipendenti (una quota contributiva
versata nel biennio precedente ed il versamento di 1 anno di contributi contro
la disoccupazione).
In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause diverse dalle dimissioni agli apprendisti è dovuto un contributo del 50% del trattamento mensile iniziale dell'Aspi, per ogni anno di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.