È compito della Direzione Territoriale del Lavoro concedere il provvedimento dell'interdizione dal lavoro in caso di maternità, e per stabilirlo servirà anche il documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro, fornito dallo stesso datore.
Il Ministero del Lavoro, con la nota numero 7553/2013, specifica che il provvedimento d'interdizione dall'attività lavorativa può essere motivato, oltre che per ragioni di salute della donna o salubrità del luogo di lavoro, anche dai rischi segnalati dal suo datore di lavoro sul documento di valutazione che rappresenta l'elemento principale su cui la Direzione Territoriale del Lavoro baserà la concessione o la revoca del provvedimento. Se però, da tale documento prodotto dal datore di lavoro emergono delle evidenti incongruenze, allora si potrà richiedere alle Aziende Sanitarie Locali competenti sul territorio di verificare le valutazioni dichiarate. Dunque è compito della DTL verificare la salute della lavoratrice in dolce attesa e lo stato qualitativo dell'ambiente in cui lavora che deve garantire le sicurezza della lavoratrice.
Il Ministero del Lavoro specifica nella sua nota anche quale sia il concetto di “ambiente”, che coincide non con le mansioni stesse della lavoratrice, bensì con le caratteristiche del contesto in cui esse vengono assolte. In base a tale concetto potrebbe dunque essere autorizzato il provvedimento di interdizione lavorativa non perché il luogo di lavoro sia pericoloso ma perché la mansione svolta dalla dipendente risulta nociva per la sua salute, oppure perché i luoghi in cui si trova la lavoratrice incinta non corrispondono alle nuove necessità sopraggiunte.
La normativa di riferimento per la valutazione dell'idoneità
del luogo di lavoro, specifica nella sua informativa il Ministero del Lavoro, è
il Decreto Legislativo 151/2001; nel dettaglio nell'allegato
A per quanto riguarda le lavorazioni pericolose e nell'allegato
B per quanto concerne le condizioni di lavoro.
L'assenza dal lavoro dovuta ad astensione obbligatoria durante la gravidanza è,
complessivamente, di cinque mesi, che comprendono un periodo
antecedente alla presunta data del parto e uno successivo. Questa disposizione
vale sia per le lavoratrici subordinate che parasubordinate o autonome.
Vi sono inoltre dei periodi, stabiliti per legge, in cui è vietato
far lavorare le donne. Si tratta dei due mesi antecedenti
alla data presunta di parto come anche un mese se la futura mamma
chiede il congedo per maternità. Tre mesi dopo il parto o
anche quattro nel caso di congedo.
Durante i turni di notte, dunque dalle 24:00 alle 6:00. In
quest'ultimo caso il divieto è valido per tutta la durata della gravidanza e
fino al settimo mese di vita del bambino.
