Le recenti modifiche dell'art. 32 del D.Lgs 151/01 hanno
allineato la disciplina del congedo parentale a quanto previsto dalle direttive
CE dando ai CCNL facoltà di disciplinare le modalità di fruizione dello stesso
su base oraria, nonché i criteri di calcolo e l'equiparazione di un
determinato monte ore alle singole giornate lavorative.
Tale modalità di
fruizione del congedo rimane subordinata al conseguimento degli accordi
collettivi.
La domanda per la normale fruizione deve essere presentata, prima dell'inizio dell'astensione (anche se lo stesso giorno) alla sede Inps di residenza utilizzando il nuovo mod. AST. FAC SR23 (scaricabile dal sito www.inps.it) predisposto per l’acquisizione delle informazioni necessarie al completo esame della domanda e presentato anche al datore di lavoro.
Al datore di lavoro la domanda va presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'astensione ex D.lgs 151/2001.
