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Apprendistato e novità del 2013

del 15/05/2013

Il contratto di apprendistato è il canale contrattuale privilegiato per l'accesso dei giovani al mondo del lavoro: esso si rivolge alla fascia compresa tra i 15 ed i 29 anni ed ha un obiettivo prettamente formativo.

Infatti, oltre a versare un corrispettivo per l’attività svolta, al datore di lavoro spetta il compito di formare l'apprendista attraverso un insegnamento pratico, incentrato su competenze tecnico-professionali particolari e generali. Il ragazzo potrà imparare la professione godendo, in parallelo, di copertura assicurativa e della sicurezza relativa alla durata del rapporto di lavoro – essa è prestabilita, spaziando da 6 mesi a 3 anni, salvo qualche eccezione.

Visto il valore detenuto da tale forma contrattuale, essa viene sostenuta e facilitata attraverso incentivi economici, normativi e, di recente, attraverso una serie di tutele rivolte ai giovani.

A quest'ultimo riguardo, dal 1° gennaio 2013, sono state introdotte alcune novità (legge n. 92/2012, inerente la Riforma del mercato del lavoro) riguardanti il numero di assunzioni possibili, gli obblighi di trasformazione di tali contratti e la possibilità di appoggiarsi all'ASPI.

In primo luogo, dal 2013, i datori di lavoro con almeno 10 dipendenti possono assumere apprendisti, con un rapporto, rispetto al personale dipendente, di 3 a 2. Per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti, invece, rimangono operative le norme precedenti (rapporto numerico di 1:1).

Inoltre, per i datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze un numero di lavoratori pari o superiore a dieci unità, entra in vigore l’obbligo di rispettare una percentuale di conferma per procedere a nuove assunzioni di apprendisti. Nell'ambito delle tutele miranti alla creazione di una maggiore stabilità e continuità per i giovani, la conferma del 50% dei rapporti di apprendistato dell'ultimo triennio diviene il vincolo per l'assunzione di nuovi apprendisti – il 30% dei rapporti fino al 18 luglio 2015. Da tale vincolo sono esclusi i datori aventi meno di 10 dipendenti nè vengono conteggiati i rapporti cessati per mancato superamento della prova o le dimissioni per giusta causa. Infine, non sono previsti vincoli di trasformazione per i datori con meno di 10 subordinati.

Per concludere, grazie alle novità introdotte, l’apprendista rientra nell'ambito di applicazione dell' ASPI (Assicurazione sociale per l'impiego), ammortizzatore sociale che farà le veci delle prestazioni di sostegno al reddito in caso di perdita del lavoro.

I requisiti per la sua fruizione sono i medesimi richiesti ai lavoratori dipendenti – ovvero una quota contributiva versata nel biennio precedente ed il versamento di 1 anno di contributi contro la disoccupazione. In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause diverse dalle dimissioni, agli apprendisti è dovuto un contributo del 50% del trattamento mensile iniziale dell'Aspi, per ogni anno di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

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