Lo conferma la sentenza 18826/2013 con cui la Corte di Cassazione
ha confermato la precedente condanna in secondo grado per sostituzione di
persona, reato previsto dall’art. 494 del codice penale.
Nel 2005 l'imputata
ideò una vendetta nei confronti della propria ex datrice di lavoro: creò
un'utenza su un sito di incontri erotici e pubblicò il suo numero di cellulare
in chat.
Telefonate ed sms arrecarono gravi molestie alla persona offesa nel
corso di due anni. La difesa dell'imputata, ricorrendo in Cassazione, ha
eccepito l'inapplicabilità dell'art. 494 c.p. in assenza del requisito
dell'induzione in errore altrui, in quanto l'imputata non aveva posto in essere
alcuna condotta “attiva” volta a indurre terze persone in errore ma si era
limitata a creare un nome di fantasia e a pubblicare il recapito telefonico.
La
Corte di Cassazione non ha ritenuto condivisibile tale motivo di ricorso, offrendo
invece un'interpretazione estensiva dell’art. 494 c.p., tale da garantire una
tutela sanzionatoria alle nuove forme di aggressione in via 'telematica',
favorite dalla diffusione dei social network. Secondo la Corte di Cassazione il
reato di sostituzione di persona non solo tutela la “fede pubblica” ma anche "la
protezione dell'identità di terzi, che può essere pregiudicata non solo da
possibili usurpazioni, ma anche dall'attribuzione al terzo di falsi
contrassegni personali, allo scopo di arrecargli un danno".
Si è ritenuto
nello specifico che la creazione di un nickname contenente fra l'altro le
iniziali della vittima e la pubblicazione del numero di telefono mobile su una
chat erotica costituiscano attribuzione di un falso contrassegno personale. In
realtà in ambito informatico la Corte di Cassazione si era già occupata del
reato di sostituzione di persona (sent. Cass. Pen. 12479/11).
La sentenza in esame, comunque, riconosce per la prima volta l'immenso potere di internet e i rischi conseguenti alla falsa attribuzione di contrassegni personali; inoltre, viene riconosciuto al nickname “lo stesso valore dello pseudonimo ovvero di un nome di fantasia, la cui attribuzione, a sé o ad altri, integra pacificamente il delitto di cui all'articolo 494 c.p.”.
