Il Tribunale di Milano - con sentenza 25 marzo 2013 - ha parzialmente accolto il ricorso presentato da una pensionata che contestava l’addebito Inps dovuto ad erronea erogazione di contributi pensionistici, precisando che non poteva essere imputata alla signora l’omessa o incompleta segnalazione dei redditi e riducendo l’importo richiesto dall’Inps.
La somma, così come
determinata all’esito di un giudizio di Appello proposto dall’Istituto, veniva
richiesta agli eredi della pensionata i quali, improvvisamente, senza colpa, si
erano trovati con un debito verso l’Inps.
Gli eredi proponevano dunque ricorso alla Corte dei
Conti, sezione per la Lombardia, chiedendo di accertare l’irripetibilità
dell’indebito, ovverosia di accertare di non dover restituire nulla
all’Istituto (cfr. commi 260 e ss., art.1 della L. n. 662 del 1996).
La Corte Regionale, con sentenza n. 245 del 2 maggio 2012, dichiarava irripetibile la somma, ovverosia dichiarava che gli eredi nulla dovevano all’Inps (art. 52 L. 88/89: la norma introduce il principio della generale non ripetitività dei pagamenti indebiti, fatto salvo il solo caso del dolo dell'interessato, come interpretato anche dall'art. 13 della legge n. 412/91).
