L’abbandono di animali è sì un reato, ma il concetto stesso di abbandono implica il "disfarsi" del proprio animale, non più desiderato, scaricandolo in luoghi ameni e/o per lui pericolosi. Così, il “dimenticare” il proprio animale in una struttura organizzata alla sua accoglienza, come un canile, può scardinare l’accusa di abbandono di animali. La decisione è stata presa dalla Cassazione in un caso "perché il fatto non sussiste", dal momento in cui "questa situazione di abbandono non può ravvisarsi nel solo comportamento del proprietario che affidi il suo cane ad una struttura o allevamento privato, il quale, sulla base di uno specifico contratto oneroso assuma verso il proprietario l'obbligazione di custodire e curare l'animale ed evitare i pericoli per la sua incolumità, provvedendo, anche in caso di bisogno, alle necessarie prestazioni sanitarie e ai mezzi terapeutici". L'abbandono dunque per la giurisprudenza si concretizza nel caso in cui non viene assicurato «il rispetto delle esigenze psico-fisiche dell'animale», «sprovvisto di custodia e cura» ed «esposto a pericolo per la sua incolumità». Il responsabile del canile dopo aver ricevuto il cane "non è autorizzato ad abbandonarlo a se stesso". Per contro il mancato pagamento e ritiro dei cani da parte del proprietario rientrerebbero in un semplice "inadempimento contrattuale".