
Con il Decreto Crescita si è introdotto il principio in base
al quale l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore per il
versamento all'erario delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e
dell'IVA sulle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di sub-appalto
di opere, forniture e servizi. L'appaltatore, prima di versare il corrispettivo
al subappaltatore, dovrà verificare che siano correttamente effettuati gli
adempimenti nei confronti dell'Erario, pena la responsabilità solidale.
La
mancata esibizione della documentazione comprovante il corretto adempimento da
parte del subappaltatore comporterà la sospensione del pagamento.
Anche il
committente del lavoro non è esente da responsabilità, infatti provvederà al
pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, solo previa esibizione
della documentazione comprovante i versamenti delle ritenute e dell'iva già scaduti,
dell'appaltatore e degli eventuali sub-appaltatori.
Per il committente non
scatta però la responsabilità solidale bensì una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 5 mila a € 200 mila.
Con circolare del 1 marzo scorso l’Agenzia
delle Entrate ha precisato che, stante la natura di norma finalizzata a
contrastare l’evasione fiscale, trova applicazione nei contratti di appalto
intesi nella loro generalità, e pertanto non si riferisce solo a quelli
stipulati nell’ambito del settore edilizio.
Si allarga quindi la platea degli
interessati sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, sia
nella ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione
dell’opera affidatagli dal committente.
Si precisa che per contratto d'appalto
si intende quello regolato dall’art. 1655 c.c.: “ l'appalto è il contratto col
quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un
corrispettivo in denaro.”
Devono ritenersi esclusi, di conseguenza i contratti di fornitura di beni, il contratto d’opera, il contratto di trasporto, il contratto di subfornitura, nonché le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.