
Si definiscono start up le società di capitali non
quotate (anche nella forma di società cooperative) neo costituite o costituite
da meno di 48 mesi che rispettano una serie di requisiti (art. 25 della Legge
221/2012); per tali soggetti sono previste agevolazioni particolari per l’avvio
e la gestione di impresa, quali: la totale esenzione dal pagamento dei diritti
di segreteria e di imposta di bollo nonché dal pagamento del diritto annuale; la
possibilità di deliberare il rinvio all’esercizio successivo della decisione di
procedere alla riduzione del capitale sociale in caso di perdite che superino
un terzo del capitale sociale; il regime fiscale e contributivo di favore per i
piani di incentivazione basati sull’assegnazione di stock option a dipendenti,
amministratori e collaboratori; la possibilità di stipulare contratti di lavoro
a termine con durata superiore a 4 anni; la possibilità di attribuire una
componente fissa ed una variabile alle retribuzioni dei dipendenti; le agevolazioni
fiscali per privati e società che acquistano quote o azioni di start up
innovative.
Per essere considerate start up innovative, oltre alla forma
giuridica, le società devono rispettare contemporaneamente i seguenti
requisiti: i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e
per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative
del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci; la
società è costituita e svolge attività d’impresa da non più di 48 mesi; la
stessa ha sede principale dei propri affari ed interessi in Italia; a partire
dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, come
risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura
dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro; non distribuisce e non ha
distribuito utili; ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo,
la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico; non è stata costituita da una fusione, scissione societaria
o a seguito di cessione d’azienda o di ramo d’azienda.
Oltre a tutti i
precedenti requisiti è necessario essere in possesso di almeno uno dei tre
requisiti seguenti: spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 20%
del maggior valore fra costo e valore totale della produzione; impiego come dipendenti
o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore ad un
terzo del totale della forza lavoro impiegata, di personale in possesso del
dottorato di ricerca o in corso di svolgimento del dottorato di ricerca, oppure
in possesso di una laurea ma con attività di ricerca certificata svolta da
almeno tre anni; titolare, depositario o licenziatario di almeno un privativa
industriale direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività
d’impresa. In merito alle agevolazioni riconosciute agli investitori, nello
specifico, dal periodo d’imposta 2013 e fino al 2015 i contribuenti persone
fisiche potranno detrarre dall’Irpef il 19% (25% in caso di start up in ambito
energetico o sociale) della somma investita nel capitale sociale di uno o più
start up innovative.
L’investimento massimo detraibile, in ciascun periodo d’imposta, non può superare i 500.000 Euro e deve essere mantenuto per almeno due anni, pena la decadenza del beneficio e l’obbligo di restituire l’incentivo fruito e gli interessi legali. Per gli investitori soggetti Ires, per gli stessi periodi d’imposta, sarà deducibile il 20% degli investimenti in start up innovative (27% se a vocazione sociale).