
Circolare n. 40 del 14 marzo 2013 con cui l’INPS ha fornito diversi chiarimenti sull’art. 4, comma 24, lettera a) Legge n. 92/2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”: diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre.
La riforma del Lavoro ha introdotto tra le tante novità
anche un cambiamento sul congedo parentale.
La circolare 40 dell’Inps fornisce
le istruzioni operative in materia.
La norma trova il suo fondamento nello
scopo di promuovere “una maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli
all’interno della coppia favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro”.
Sono stati istituiti per il padre, lavoratore dipendente, un congedo
obbligatorio di un giorno e un congedo facoltativo, in alternativa al congedo
di maternità della madre ma fruibili anche contemporaneamente, di due giorni.
Tali congedi dovranno essere fruiti entro e non oltre il quinto mese di vita
del figlio, con decorrenza per le nascite (adozioni e affidamenti inclusi) dal
1 gennaio 2013.
Mentre il congedo facoltativo è alternativo a quello materno,
il congedo obbligatorio è aggiuntivo e spetta indipendentemente dal diritto
della madre.
Nella pratica il periodo di congedo facoltativo, due giorni anche
consecutivi, andrà scalato dal congedo materno, con anticipazione del termine
finale.
Il congedo andrà richiesto al datore di lavoro con un preavviso scritto di 15 giorni, allegando, in caso di congedo facoltativo, dichiarazione di rinuncia della madre. I congedi, specifica l’Istituto, non sono frazionabili in ore. Il padre ha diritto per i giorni di congedo sia obbligatorio che facoltativo ad una indennità Inps pari al 100% della retribuzione, anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con il versamento mensile dei contributi e comunicando le giornate attraverso il flusso Uniemens.