
Nelle acque agitate dell’economia, tormentata dal vento
della crisi che non smette di soffiare da ben 5 anni, una piccola ancora di
salvezza è stata lanciata dalle Leggi di Stabilità susseguitesi nell’ultimo
biennio (L. 183/2011 e L. 228/2012) e dalla Riforma Fornero (L. 92/2012) per
tutti quegli imprenditori che desiderassero, nonostante tutto, investire in
capitale umano. Il primo aiuto è stato offerto a coloro che hanno deciso di assumere
apprendisti a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016: per 3
anni viene garantito loro un totale sgravio contributivo; successivamente la
contribuzione passa al 10%.
Inoltre sarà sempre possibile inquadrare
l’apprendista a due livelli inferiori rispetto ad eventuali altri lavoratori
ordinari che svolgano le medesime funzioni. A quei datori di lavoro che
decideranno, invece, di dare una nuova chance ai dirigenti espulsi dal mercato
del lavoro sarà assicurato uno sgravio, nei successivi 12 mesi, pari al 50%
della quota contributiva dovuta sia dal lavoratore che dall’impresa.
D’altro
canto, per i lavoratori over 50 che si trovino disoccupati da oltre 12 mesi la
Riforma Fornero garantisce una riduzione contributiva del 50% dei contributi a carico
del datore di lavoro per il periodo di un anno, nell’ipotesi in cui l’assunzione
avvenga a tempo determinato, ovvero con estensione a 18 mesi nell’eventualità
di contratto a tempo indeterminato. Importanti incentivi sono poi concessi a
quelle aziende che, impiegando meno di 20 unità lavorative, decidano di
sostituire una lavoratrice che usufruisce del periodo di maternità (obbligatorio
o facoltativo): l’imprenditore può avvalersi di uno sgravio contributivo del
50% per un intervallo massimo di 12 mesi.
La Riforma Fornero ha voluto
incentivare le aziende ad assumere donne, garantendo al datore di lavoro la già
citata riduzione contributiva, pari alla metà del dovuto e sempre per il
periodo di 1 anno, in tutte le ipotesi di assunzione di lavoratrici, di
qualunque età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che
risiedano in Regioni svantaggiate individuate anno per anno dal Consiglio dei
Ministri.
Non sarà, invece, necessario verificare il luogo di residenza
nell’ipotesi di assunzione di donne sempre prive di impiego regolarmente
retribuito, ma purché ciò sussista da almeno 24 mesi: lo sgravio, anche in
questa ipotesi, sarà il medesimo individuato poc’anzi.
Meritano, infine, un
approfondimento gli incentivi introdotti dalla Legge di Stabilità 2013 (L.
228/2012) in merito alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro e
all’assunzione di giovani e donne. Con riferimento al primo aspetto, è stato
riproposto l’incentivo di 12 mila euro a quelle aziende che decidano di
trasformare un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato.
Detto incentivo scatterà, peraltro, in tutte le ipotesi di stabilizzazione del
rapporto di lavoro, trasformando ad esempio le collaborazioni coordinate e
continuative (a progetto o meno) ed i contratti di associazione in
partecipazione con apporto di solo lavoro, in contratti a tempo indeterminato,
anche se a tempo parziale. Per legge rientrano nell’agevolazione in parola
tutti i contratti vigenti e quelli che risulteranno terminati da non più di 6
mesi.
Relativamente, invece, alle assunzioni a tempo determinato di giovani
fino a 29 anni e di donne, di qualunque età, sono previsti, per i datori di
lavoro, incentivi economici che variano a seconda della durata del contratto:
in particolare, se il contratto non è inferiore ai 12 mesi, l’incentivo sarà di
3.000 euro; passerà a 4.000 euro per durate superiori a 18 mesi ed, infine,
raggiungerà i 6.000 euro per contratti di almeno 24 mesi.
Da ultimo citiamo il credito d’imposta, per una cifra massima non superiore a 200.000.000 euro per impresa, che sarà concessa a tutte le aziende definite dal decreto Sviluppo bis (L. 221/2012) come “start up innovative” nell’ipotesi che assumano a tempo indeterminato personale altamente qualificato.