
La madre che non impedisce l'abuso sessuale sul minore è processata come concorrente nel reato.
Così si legge nella sentenza n. 4127/2013 della III sezione penale della Corte di Cassazione.
La colpevolezza omissiva trae origine dall'art. 40, comma 2 c.p., per cui "non impedire l'evento che si aveva l'obbligo di impedire, equivale a cagionarlo".
Da ciò si deriva che la posizione di garanzia del genitore nei confronti del figlio rientra tra quelle garantite e pur non sussistendo un obbligo di denuncia, sussiste l'obbligo di porre in essere tutti gli atti idonei affinché si facciano cessare le condotte illecite.