Alito vinoso integra l’accertamento di guida in stato di ebrezza?
La pronunzia n. 2568 del 17 gennaio 2013, resa dalla Quarta Sezione della Corte di Cassazione, nega tale condotta in favore del principio del favor rei.
In una situazione nella quale l'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica da assunzione di alcolici, in capo ad un soggetto coinvolto in un incidente stradale, si caratterizza per l'assenza di strumenti tecnici (alcool test) e viene, così, demandato esclusivamente alla percezione soggettiva dei verbalizzanti, non garantisce di sostenere la sussistenza degli estremi penalmente rilevanti della guida in stato di ebrezza.
Solo l'utilizzo di indagini che si avvalgano di esami ematici, etilometrici o di liquidi biologici, i quali appaiano caratterizzate da quei profili di certezza, precisione e tassatività oggettiva, può seriamente permettere di configurare una condotta come penalmente significativa e, in eventualità di norme compositamente concepite come l'art. 186 comma 2 CdS, di inserirla correttamente nello ipotesi specificatamente prevista.
Quindi, secondo i Giudici di Piazza Cavour va escluso che la percezione di “un alito vinoso”, oppure “della portata dell'incidente stradale provocato” costituiscano sintomi, quali elementi puramente presuntivi, della guida in stato di ebbrezza.
