
Come si legge nella sentenza n. 37076/2012 della Corte di Cassazione Penale, è possibile la violenza sessuale a distanza.
I fatti descrivono la condotta di un soggetto che contattava via chat alcune minorenni per farsi inoltrare delle fotografie a contenuto pornografico ritraenti le medesime.
Ebbene, è emerso che l’invio in più riprese delle foto in questione avveniva anche dietro minaccia verso una delle ragazze; sicché lo stesso autore veniva condannato per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 600 ter, comma 1, c.p. (capo a), 81 cpv., art. 609 bis e ter, comma 1, n. 1, c.p. (capo b), 81 cpv., art. 609 bis e ter, comma 1 n. 1, c.p. (capo c), 629 c.p. (capo d) e 81 cpv., 56 e 629 c.p. (capo e).
Secondo la Cassazione “ l'art. 609 bis,
comma 1, c.p. sanziona la condotta di “chiunque, con violenza o minaccia o
mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti
sessuali”; allo stesso modo, il comma 2 della stessa norma contempla, quale
illecito penale, la condotta di “chi induce taluno a compiere o subire atti
sessuali” con le modalità poi specificate dai numeri 1) e 2).
È pertanto
evidente che il reato di violenza sessuale non è esclusivamente caratterizzato
dal contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ma può
estrinsecarsi anche nel compimento di atti sessuali che lo stesso soggetto passivo,
a ciò costretto o indotto dal soggetto attivo, compia su se stesso o su terzi.
Per tali ragioni, del resto, questa Corte ha da tempo affermato che l'attività di prostituzione che si caratterizzi per atti sessuali che la persona retribuita a tal fine compia appunto su se stessa o su terzi ben può essere svolta “a distanza', ovvero a fronte della presenza in due luoghi diversi del soggetto richiedente e del soggetto richiesto, come ad esempio, di prestazione richiesta ed effettuata per via telefonica o attraverso internet.