
Con la sentenza n. 47, pronunziata lo scorso 2 gennaio 2013
dalla Quarta Sezione, la Suprema Corte di Cassazione allarga l’esimente di uso
personale in tema di detenzione di sostanze stupefacenti.
In particolare i
Giudici di Piazza Cavour affrontano il tema di quali elementi probatori possano
fare assumere rilevanza penale alla condotta di detenzione di un quantitativo
di sostanza stupefacente, dalla quale sia possibile ricavare circa 30 dosi.
I Supremi
Giudici hanno sancito il principio generale che “l'accertamento di uno solo di
essi non è sufficiente per ritenere penalmente rilevante la condotta di
detenzione; conseguentemente, pur in presenza di quantità non esigue o di
confezioni plurime, ovvero di entrambe le situazioni, valutando "le
modalità di presentazione" e/o "le altre circostanze
dell'azione", il giudice ben potrebbe ritenere un uso strettamente
personale”.
La Corte, infatti, deplora – nella fattispecie - la mancata
esplicita indicazione di canoni che dimostrino che si verta in una situazione
prodromica al successivo commercio di droga, piuttosto che in un ambito di
“approvvigionamento per esclusivo uso personale”.
Il principio che si può
desumere dal pensiero della Corte è, dunque, quello che qualsiasi decisione non
può discostarsi dal rigoroso obbligo di un vaglio critico del materiale
probatorio fornito ex parte.
Viene ribadita, infine, ai fini del giudizio di
eventuale destinazione della droga a scopo di uso esclusivamente personale del
detentore, la rilevanza di circostanze di natura soggettiva (le cd. circostanze
dell'azione).
Nel caso specifico, vengono individuate, da un lato, nella
disponibilità da parte del ricorrente di congrue risorse finanziarie e
dall'altro nella di lui necessità – peraltro di ordine strettamente
metodologico – di effettuare una tantum di acquisti di quantitativi di un certo
rilievo ponderale, non potendo egli rifornirsi di stupefacente, con cadenza
quotidiana, per ostative ragioni di lavoro.
Si fa strada, infatti, l'idea che possa effettivamente rientrare nel concetto di uso esclusivamente personale anche quel quantitativo di stupefacente, che il singolo – conclamato assuntore – abbia acquistato con il fine di creare una provvista, in relazione ad oggettive o soggettive difficoltà di rifornimento, che egli avverta.