
Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di
Cassazione, con la sentenza 6 febbraio 2013, n. 5909.
Il caso vedeva un automobilista,
uscire da un parcheggio di un centro commerciale ed urtare un altro veicolo;
controllato dagli agenti intervenuti, alla richiesta di sottoporsi al test
alcolemico, lo stesso si rifiutava a causa di un attacco di panico.
Solo dopo
un’ora dall’accaduto si dichiarava disponibile a sottoporsi all'alcoltest che,
a quel punto, gli agenti non effettuavano.
La Suprema Corte ha ritenuto
sussistente il reato di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico, a nulla
rilevando la disponibilità alla fine manifestata dall'imputato.
Il reato
infatti, istantaneo, si perfeziona con il rifiuto dell'interessato; dunque, nel
momento in cui il conducente ha espresso la sua indisponibilità a sottoporsi
all'accertamento.
Infatti, "non esiste una sorta di ravvedimento operoso da parte di chi abbia già, con il comportamento di rifiuto, consumato il reato".