Attenzione a divulgare pettegolezzi in merito a fatti
compiuti da terzi, veri o presunti che siano, è reato.
Lo ha stabilito la Corte
di Cassazione con la sentenza 8348/2013.
"La riservatezza come dignità può
cedere dinanzi al pubblico interesse della notizia, ma non può, in linea di
principio, ammettersi che ciò avvenga oltre la soglia imposta dalla
destinazione della notizia a soddisfare un bisogno sociale", ha ricordato
la Suprema Corte nella sentenza.
Scatta quindi la condanna per diffamazione
anche in relazione a comportamenti non approvati dall'opinione comune e fuori
dai canoni etici, e non soltanto quando si attribuisce ad un individuo la
paternità di un gesto compiuto che sia penalmente perseguibile.
