Il 2012 è stato un anno di profonda crisi e, per cercare di
agevolare la nascita di nuove forme imprenditoriali, il Governo ha emanato due
importanti provvedimenti: il D.L. 24/01/2012 con il quale si è dato vita alla
“Società a responsabilità limitata semplificata” (S.r.l.s.) ed il D.L.
22/06/2012 che ha introdotto nel codice civile la S.r.l. a capitale ridotto
(S.r.l.c.r.), modelli societari finora sconosciuti nel panorama italiano,
validi soprattutto per attività produttive di nuova creazione.
Le S.r.l.s.
hanno caratteristiche che le avvicinano molto alle società di persone e come
obiettivo dichiarato quello di agevolare i giovani. Infatti, il modello
societario prevede che i soci siano unicamente persone fisiche di età non
superiore a 35 anni, che il capitale sociale possa essere anche solo di 1 euro
(inferiore a 10.000 euro), l’esenzione da qualsiasi onere notarile per la
costituzione, ma, di contro, che atto costitutivo e statuto siano conformi ad
un modello standard previsto dal legislatore.
Speculari sono le S.r.l.c.r., che, utilizzabili anche dagli over 35, non godono di agevolazioni a livello di spese notarili per la costituzione ma hanno pure sempre meno vincoli, dal momento che per esse valgono le regole tipiche delle S.r.l. ordinarie. Anche questo tipo di società può essere costituito con un capitale pari ad 1 euro.