L’assoggettamento a fallimento di un’impresa comporta di
norma la cessazione dell’attività, con consolidamento del passivo e
liquidazione dell’attivo in vista del pagamento dei debiti, in base al
principio della par condicio creditorum.
Tuttavia, in presenza di alcune
circostanze la legge ammette che l’attività venga proseguita per un determinato
periodo di tempo, debitamente autorizzata dagli organi di controllo: 1) quando
l’interruzione dell’attività imprenditoriale del fallito potrebbe causare un danno
grave, il tribunale fallimentare può disporre l’esercizio provvisorio
dell’impresa a scopo cautelare, con la stessa sentenza dichiarativa del
fallimento, purché ciò non pregiudichi i diritti dei creditori (si pensi
all’opportunità di evadere le commesse in corso, a patto che non comportino
un’ulteriore perdita per l’impresa); 2) quando il curatore fallimentare, nel
corso della procedura, ritiene che la continuazione dell’attività – non già
disposta dal tribunale – possa assicurare una maggiore massa attiva che
consenta di meglio soddisfare le pretese dei creditori. In questo caso
l’autorizzazione è rilasciata dal giudice delegato, su istanza del curatore,
con decreto motivato previo parere favorevole del comitato dei creditori; 3) quando
lo prevede il programma di liquidazione dell’attivo, che dovrà essere
predisposto dal curatore entro 60 giorni dalla formazione dell’inventario e
sottoposto all’approvazione del comitato dei creditori.
Anche in questo caso la
finalità è legata alla prospettiva di un maggiore realizzo a vantaggio della
massa dei creditori.
Si tratta peraltro di un’eventualità residuale e di scarsa
applicazione, essendo improbabile che dopo mesi o anni di fermo produttivo
l’azienda possa proficuamente riprendere l’attività, per di più in un tempo
limitato.
Può invece accadere che l’esercizio temporaneo sia contenuto nel
programma di liquidazione se già era stato autorizzato dal Giudice Delegato in
una fase precedente, qualora si ravvisi l’opportunità di proseguirlo.
L’autorizzazione
a proseguire temporaneamente l’attività può essere anche parziale, cioè
limitata ad uno o più specifici rami dell’azienda, in relazione allo scopo che
l’esercizio provvisorio si prefigge. In tutti i casi la gestione temporanea
dell’impresa fallita è affidata al curatore fallimentare, il quale agisce come
imprenditore nell’interesse della massa dei creditori e deve, pertanto,
adempiere con la dovuta diligenza tutti gli obblighi conseguenti.
L’esercizio
provvisorio comporta conseguenze rilevanti nei rapporti con i terzi: i
contratti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento proseguono, a
meno che il curatore non intenda sospenderli o scioglierli.
Inoltre, i crediti
sorti durante l’attività autorizzata in corso di fallimento sono soddisfatti in
prededuzione rispetto ai crediti anteriori, con la precisazione che i creditori
con i quali siano proseguiti i rapporti contrattuali già esistenti
beneficeranno della prededuzione solo per i crediti maturati in epoca
successiva all’autorizzazione dell’esercizio provvisorio.
Va sottolineato che
in ogni caso gli organi della procedura fallimentare detengono un potere di
controllo assai consistente in ordine allo svolgimento di questa fase e possono
agevolmente provocarne la cessazione. In primo luogo il comitato dei creditori
deve essere informato dal curatore ogni tre mesi sull’andamento dell’esercizio
provvisorio dell’impresa e può revocare la propria approvazione, con
conseguente interruzione dell’attività.
Inoltre il curatore ogni sei mesi, e
comunque alla fine dell’esercizio provvisorio, deve rendere il conto
dell’attività e può in qualsiasi momento comunicare al comitato ed al giudice
delegato la sopravvenienza di circostanze che rendano inopportuna la
prosecuzione della stessa.
Infine anche il tribunale fallimentare può ordinare d’ufficio la cessazione dell’esercizio provvisorio, se non ne ravvisa più l’opportunità, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.
